Il danno da “fermo tecnico” va provato?
Il stop del veicolo incidentato deve sempre essere provato o può essere considerato un danno evidente? Per la giurisprudenza italiana si registra un contrasto irrisolto sulla prova del danno da fermo tecnico.


Secondo un primo e più antico orientamento, il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato.

Questo orientamento si fonda sull’idea che il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica come ad esempio la tassa di circolazione, il premio assicurativo o il deprezzamento del veicolo. [vedi Sent. n. 2109/1972-Sentenza n. 13215/2015 ]

Ma allora il danno da fermo tecnico va provato o no?

Tuttavia, secondo un recente orientamento giurisprudenziale il danno da fermo tecnico non può considerarsi automatico, quale conseguenza automatica dell’incidente ma il danneggiato ha l’onere di dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero deve provare la perdita di utilità economica sofferta per il mancato uso del bene. In questi casi si parla di prova del danno emergente ovvero delle spese sostenute per aver utilizzato mezzi pubblici e/o di aver noleggiato un altro veicolo e prova del lucro cessante ovvero nell’eventuale mancato guadagno professionale a causa del fermo dell’autovettura. ( vedi Cass. n. 20620/2015-Cass. n. 13718/2017-Cass. n. 18733/2016)

Ma allora come comportasi quando un cliente lascia la propria auto dal carrozziere?

In considerazione di quanto sopra, pur essendoci un contrasto inteRpretativo, è sempre consigliabile provare e documentare, in maniera puntuale, il danno e le relative spese, al fine di vedersele riconosciute.

Quindi è consigliato esibire la fattura del noleggio auto per il periodo del fermo tecnico, ricevute che provino l’utilizzo di treni o altri mezzi di trasporto come anche una dichiarazione scritta che riporti le motivazioni ( lavorative, private ecc) per le quali si è reso necessario il noleggio e/o l’utilizzo di un mezzo di trasporto.

PS. Curiosità: il danno da fermo tecnico è stato per la prima volta riconosciuto negli anni ’50, ai taxisti, vittime di sinistri stradali, danneggiati – anche – dalla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo necessario alle riparazioni ovvero il cosiddetto danno da lucro cessante.