Come Revocare la Cessione Credito
La cessione di credito è a tutti gli effetti un contratto tra due parti: il proprietario dell’auto ( cedente ) e il carrozziere riparatore ( cessionario). Con questo contratto il proprietario, che a seguito di un sinistro stradale vanta un credito dall’assicurazione per il risarcimento del danno subito cede il suddetto credito al carrozziere il quale, in questo modo, si sostituisce a lui nel ruolo di creditore.
Salvo che si pattuisca il diritto di recesso, il contratto di cessione di credito è irrevocabile.
Quindi una volta firmato è firmato.
Può capitare però che, per diverse motivazioni, ci sia la volontà di risolvere il contratto.
Quindi come fare?
Primo fattore importante: la revoca della cessione di credito non può essere effettuata da una sola delle parti. Il proprietario dell’auto non può decidere da solo esattamente come non può farlo il carrozziere.
Esattamente come entrambi hanno firmato la cessione così entrambe le parti devono essere d’accordo sulla sua rinuncia.
Secondo fattore: anche per la revoca della cessione di credito va sottoscritto da entrambe le parti un contratto che riprenda i dati della precedente cessione.
Terzo fattore: anche il contratto di revoca va notificato all’assicurazione di riferimento ai fini liquidativi in modo da evitare pasticci. Se la revoca non viene notificata, per l’assicurazione il creditore ( colui che vanta il credito) rimane il carrozziere a cui si è ceduto il credito.
In alcuni casi la cessione potrebbe anche essere nulla per mancanza di “causa” stabilita quale elemento essenziale del contratto dalla legge. Questo può accadere per inattività del carrozziere che ritarda eccessivamente, per propria negligenza e senza giustificato motivo, le riparazioni dell’autovettura.
La nullità è, tuttavia, tutt’altro che automatica.
In questi casi si consiglia di rivolgersi ad un legale esperto in contrattualistica e diritto assicurativo. Ciò in quanto la nullità della cessione, quand’anche operabile, non implica la rinuncia agli effetti derivanti dal contratto d’opera stipulato con il carrozziere. Il riparatore potrebbe, ad esempio, aver svolto alcune attività (es. preventivazione) o addirittura ordinato dei pezzi di ricambio. Circostanze che potrebbero quindi obbligare il cedente a rimborsare i danni cagionati.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, puoi contattarci via email a info@esserecarrozzieri.it
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