Può la carrozzeria, cessionaria del credito trasmesso dal danneggiato in un sinistro stradale, agire contro la compagnia dello stesso, ai sensi dell’art. 149 Codice delle Assicurazioni – Cd: risarcimento diretto?

Capita spesso che l’impresa di auto-carrozzeria utilizzi lo strumento della “cessione del credito” – alias il contratto di cessione del credito disciplinato dagli art. 1260 sgg cod. civ – al fine di rendersi commercialmente più appetibile (al cliente non viene chiesta l’anticipazione di alcun costo) e, al contempo, garantirsi il pagamento della riparazione.

Giuridicamente l’operazione economica non è nient’altro che una “cessione in luogo dell’adempimento“ (cd: datio in solutum), dove il carrozziere, a fronte della riparazione, chiede – a garanzia dell’adempimento – la cessione del credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile civile. Il negozio giuridico, in virtù del principio di “autonomia contrattuale“, è valido ed efficace perché non contrario alle limitazioni previste dall’istituto e perché non lesivo di altre norme dell’ordinamento giuridico .
In qualità di cessionaria del credito la carrozzeria subentra quindi nella medesima posizione giuridica del cedente (in questa ipotesi il danneggiato dal sinistro stradale) e, come tale, può esercitare tutti i diritti e le azioni spettanti a quest’ultimo. Quindi, qualora il responsabile civile – o per lui la propria assicurazione – tardasse nel risarcire il danno oltre i termini previsti dall’art. 145 CdA, potrebbe agire nei confronti dei stessi per ottenere il ristoro delle proprie ragioni.
Dal 2006, il legislatore, introducendo l’istituto dell’indennizzo diretto, ha dato la facoltà (si cfr. Sent. Gemelle Corte Costituzionale n. 180-181/2009 – vedi link), ai danneggiati, a determinate condizioni, di agire anche nei confronti del proprio istituto assicurativo (Cd: Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 Cod. delle Assicurazioni).
Per l’effetto di tale norma il danneggiato può ora scegliere di rivolgere le proprie istanze risarcitorie sia contro l’assicurazione del responsabile civile sia contro la propria assicurazione.
Tuttavia, sin da subito, le compagnie assicurative hanno artatamente veicolato le richieste di risarcimento verso la procedura di risarcimento diretto e, a chi provava ad inviare la richiesta verso l’assicurazione del responsabile civile, si vedeva sempre rispondere “che la compagnia non era autorizzata a gestire il sinistro vertendo la fattispecie in quelle rientranti nell’indennizzo diretto”.
Ecco che, quindi, il danneggiato doveva rivolgere, obbligatoriamente, le istanze risarcitorie alla propria compagnia.
Se tale forzatura poteva non rappresentare un problema qualora fosse il danneggiato a chiedere il ristoro dei danni (poco importa per lui se fosse stato risarcito da una parte piuttosto che l’altra), nell’ipotesi in cui fosse il carrozziere ad agire contro l’assicurazione dello stesso, si vedeva negato il risarcimento.
Infatti, la compagnia assicurativa – facendo leva sulla lettera della norma: “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” – eccepiva l’inutilizzabilità di tale azione da parte della carrozzeria che, a loro dire, non poteva considerarsi “danneggiata” ai sensi di legge.
Il risultato pratico di questa interpretazione fu che finché il carrozziere stava alle regole (rectius: alle proposte economiche) dettate delle compagnie assicurative, la procedura di risarcimento andava a buon fine. Nel momento in cui la carrozzeria decideva di far valere le proprie legittime ragioni, contestando la (sotto)stima dei danni operata dal perito dell’assicurazione (vedi link) – sia in merito alle ore di manodopera sia rispetto al costo orario – scattavano le opposizioni e la povera impresa si vedeva negato il risarcimento.
Tale illegittima condotta ha comportato per le carrozzerie non pochi problemi di liquidità che, affinché non diventassero veri e propri insoluti, le costringevano a richiedere il pagamento della fattura al proprio cliente, rovinando così il rapporto fiduciario e la propria immagine aziendale.
Le carrozzerie che hanno però azionato un giudizio per la tutela dei propri diritti hanno visto accolte le proprie domande.
Infatti, la giurisprudenza (tra le altre si cfr Cass. Sentenze gemelle 51-52/2012), seppur con riferimento alla procedura di risarcimento “ordinaria” ex art. 145-148 CdA, ha più volte chiarito che l’azione di risarcimento è esercitabile anche dal carrozziere poiché “la cessione del credito avviene, in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz’altro ricompresi i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito (omissis) A tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti”.
Le compagnie, nonostante gli orientamenti trancianti della Corte di legittimità, non hanno tuttavia mai desistito dal formulare eccezioni dilatorie e pretestuose al solo scopo di non corrispondere il dovuto.
Ecco che il legislatore, per dissipare ogni dubbio interpretativo, ha introdotto con legge 124/2017, l’art. 149 bis che, riferito proprio procedura di indennizzo diretto, con comportamento ricognitivo della giurisprudenza citata, ha espressamente previsto la validità della cessione del credito al riparatore.
Per ultimo si noti che, proprio sull’art. 149 CdA, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con ordinanza n.14887 del 31/05/2019, ha sancito la legittimità dell’azione ex art. 149 CdA anche da parte della Carrozzeria cessionaria.

Avv. Davide Biondini
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