Molte compagnie assicurative inseriscono nelle condizioni di polizza delle clausole con le quali l’assicurato si impegna, in caso di sinistro, a riparare l’autovettura presso i propri centri convenzionati.

Ci si domanda se tali pattuizioni costringano i danneggiati a rivolgersi obbligatoriamente alle carrozzerie del “circuito assicurativo” o se, invece, possano anche riparare l’autovettura dal proprio carrozziere di fiducia.

La risposta sta nel contratto, nelle clausole ivi previste e nella loro formulazione letterale.

Infatti, di per sé, la clausola che obbliga al “risarcimento in forma specifica” – consistente nell’obbligazione di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata: “Provvedo io stesso alla riparazione della tua auto piuttosto che pagarti l’equivalente” – non è vietata e nemmeno costituisce una clausola vessatoria.

Occorre tuttavia analizzare il singolo contratto per verificare se la disposizione contenuta nella clausola sia un vero e proprio obbligo o semplicemente una facoltà. Occorre quindi interpretare le previsioni contrattuali pattuite fra le parti alla luce dei criteri di interpretazione previsti dagli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ.: intenzioni delle parti, significato letterale, interpretazione complessiva delle clausole.

Laddove infatti la clausola preveda un “impegno” – e non un obbligo – non peraltro seguito da alcuna sanzione civilistica applicabile in conseguenza della trasgressione del precetto, non sussisterà alcun dovere da parte del danneggiato che sarà libero di riparare l’auto presso il proprio carrozziere di fiducia.

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Torino che con Sent. n. 1067/2019 ha rigettato l’eccezione sollevata da Unipolsai in merito all’obbligo di rivolgersi a carrozzerie del circuito “Auto Presto & Bene” proprio sulla base un’interpretazione normativa delle condizioni di polizza. Dalla lettura delle specifiche comdizioni generali di contratto era infatti emersa una mera facoltà per il danneggiato di rivolgersi alle carrozzerie convenzionate – seppur premiata da una diminuzione della franchigia – e non un obbligo punito da sanzioni civilistiche quali l’inoperatività della garanzia.

In conclusione, ciò che è sempre consigliabile, è di non farsi depistare da pronunce giurisprudenziali senza entrare nel merito della fattispecie concreta e, de guisa, del singolo contratto sottoscritto.

Il diritto  è una scienza sociale e ogni ogni decisione giudiziale è sempre il frutto dell’analisi di uno specifico caso concreto dal quale non si può prescindere nell’interpretazione delle motivazioni fondanti il dictum contenuto nel dispositivo della pronuncia giurisdizionale.

Nel nostro ordinamento vige un principio di autonomia contrattuale che permette alle parti – nei limiti previsti dalle norme imperative – di regolamentare liberamente i propri rapporti. La regolamentazione avviene quindi nel contratto che la legge richiama quale primo elemento per valutare la reale intenzione delle parti.

Una corretta interpretazione dovrà quindi sempre partire dal testo negoziale e dalle condizioni generali normalmente apposte dalla controparte nei contratti cd: standard o per adesione.

Il consiglio per tutti i carrozzieri che utilizzano il contratto di cessione del credito, è quindi sempre quello di farsi consegnare dal proprio cliente, non solo la polizza, ma anche le condizioni contrattuali da esso richiamate al fine di prevenire eventuali eccezioni di adempimento da parte delle compagnie.

Avv. Davide Biondini
www.davidebiondiniavvocato.it