L’eterno conflitto tra imprese assicurative e imprese di autocarrozzeria non sembra trovare una risoluzione nemmeno difronte alle apodittiche sentenze gemelle n. 51/2012 e n. 52/2012. emesse dalla Corte di Cassazione.

Secondo il Giudice di legittimità
“il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, così come il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio“.

L’eccezione di difetto legittimazione attiva viene tuttavia inesorabilmente sollevata ogni qualvolta, parte del processo, sia un carrozziere che, legittimamente, in qualità di cessionario del credito, voglia tutelare i propri interessi compressi e lesi da soggetti “contrattualmente più forti”.

La Suprema Corte è però tranciante e il dictat è stato recepito dal Giudice di merito che difficilmente ha accolto le indondate eccezioni formulate dalle imprese assicurative. Non vi sono infatti ragioni logico-giuridiche che possano fondare una nullità del contratto di cessione del credito. L’istituto, regolamentato dagli artt. 1260 cc. sgg del codice civile, non prevede eccezioni relative al coso di specie.

I carrozzieri potranno pertanto legittimante agire contro le imnprese assicurative ogni qualvolta venga negato o limitato il diritto al risarcimento del danno.

Avv. Davide Biondini
www.davidebiondiniavvocato.it