Le compagnie assicurative, pur di non riconoscere ai carrozzieri il corretto compenso, hanno sollevato, nel corso degli anni, numerose eccezioni, volte a scoraggiare l’impresa di autoriparazione dall’utilizzare il contratto di cessione di credito.

Invero, il contratto di cessione del credito risarcitorio, oltre ad essere giuridicamente ammissibile (vedi link) è uno strumento molto utile alla carrozzeria per evitare uno sviamento di clientela a favore di carrozzerie convenzionate (con le compagnie) che solitamente non chiedono al cliente l’anticipazione di alcun costo.
Tuttavia, se l’utilizzo di carrozzerie del “circuito assicurativo” (vedi link) è pacificamente ammesso ed anzi promosso e pubblicizzato dalle compagnie – per ovvie ragioni di carattere economico e finanziario – le carrozzerie che utilizzano il contratto di cessione del credito vengono mal viste e boicottate attraverso l’illegittimo abuso di strumenti sostanziali e processuali volti a negare il risarcimento o a ritardarne la liquidazione.

Tra gli ostacoli che incontrano i carrozzieri nell’utilizzare il contratto di cessione del credito vi è sicuramente l’eccezione di nullità, sollevata dalle compagnie in corso di causa, sulla scorta di un’errata (meglio sarebbe dire “forzata”) interpretazione delle norme di legge.

L’iter è il seguente:
La carrozzeria emette una fattura il cui importo non viene riconosciuto dall’assicurazione perché non coincidente con la stima fatta dal perito della compagnia (Vedi link) . In questa ipotesi la carrozzeria, proprio in virtù del contratto di cessione del credito, agisce in giudizio contro l’assicurazione per vedersi riconosciuto il proprio credito.
In corso giudizio le contestazioni mosse dalla compagnia non riguardano principalmente il merito (se non rispetto al costo orario della manodopera) ma, piuttosto, la validità del contratto di cessione del credito che sarebbe – a loro dire – nullo, ex art. 1342 cod. civ., perché contrario a norme imperative, tra le quali quelle previste dal TUB (Testo Unico Bancario) ed in particolare dall’art. 106 che vieta attività di intermediazione bancaria o creditizia ad opera di soggetti non abilitati.

In realtà la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire che:
“il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c. cod. civ.“
Il cessionario (carrozziere) può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la RCA, non sussistendo alcun divieto in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.
Dunque, nell’affermare che la cessione di credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs n.385 del 1993 si disattende un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: la libera cedibilità dei crediti.

Del resto, puntualizza la Corte di Cassazione con ord. Ord. Num. 4300/2019, nella fattispecie di cessione del credito al proprio riparatore, il “contratto difetta del carattere della gratuità e costituisce, non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione resa carrozziere“.
Gli autoriparatori potranno pertanto stare tranquilli e continuare ad utilizzare il contratto di cessione del credito fornendo ai propri clienti un servizio professionale e competitivo.

Avv. Davide Biondini
www.davidebiondiniavvocato.it