Norme sostanziali e processuali relative ai danni da circolazione stradale novellate dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Il comma 15 della Legge 124, G.U. 14/08/2017 modificando l’art. 135 del codice delle assicurazioni ha introdotto importanti modificazioni che si applicheranno nei sinistri con soli danni a cose.

Inammissibilità della prova testimoniale: I tesimoni vanno indicati nella lettera di richiesta danni. In difetto l’impresa potrà richiedere al danneggiato i nominativi entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro. La risposta dell’assicurato dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni.

La mancata indicazione comporta l’inammissibilità della prova testimoniale nel processo salvo, ex comma 3- ter, l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione ed indicazione.

Professione testimone: Il comma 3- quater prevede un meccanismo di segnalazione da parte del giudice dei nominativi dei testimoni “ricorrenti” (che non siano gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare per ragioni di servizio). Verrà pertanto creata la banca dati “anagrafe testimoni” e quella “anagrafe danneggiati”.

Efficacia probatoria della scatola nera: Ai fini dell’accertamento delle responsabilità e della quantificazione dei danni il legislatore introduce una norma ad hoc relativamente all’efficacia probatoria delle risultanze della c.d. scatola nera.

Con l’art. 145 bis del cod. ass. le scatole nere e gli altri dispositivi elettronici avranno, nei procedimenti civili, piena efficacia probatoria dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Il richiamo all’art. 2712 c.c. è evidente. Le riproduzioni meccaniche, nel cui paradigma rientrano proprio i dispositivi delle c.d. scatole nere, hanno però trovato una giurisprudenza discordante sul tema dell’efficacia probatoria dei dati raccolti dai dispositivi elettronici.

Tuttavia, secondo la disposizione esaminata, e differentemente dalla previsione di cui all’art. 2712 c.c. non potrà essere sufficiente che la parte nei cui confronti sono prodotte si limiti a disconoscere la conformità ai fatti o alle cose medesime ma sarà necessario dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Non resta che attendere l’evoluzione del diritto vivente rispetto alla nuova normativa.

Avv. Davide Biondini
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